IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23  agosto  1988,  n.  400  recante  la  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  303  «Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri,  a  norma  dell'art.  11
della legge 15 marzo 1997,  n.  59»  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 «Legge  di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  22
novembre 2010 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria  e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri» e in  particolare  l'art.  16,
concernente il Dipartimento per le pari opportunita'; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 aprile
2019, di  riorganizzazione  interna  del  Dipartimento  per  le  pari
opportunita',  con  efficacia  a  decorrere   dall'8   maggio   2019,
registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2019, reg.ne -  succ.  n.
880; 
  Vista la direttiva del Segretario generale del 18  settembre  2019,
per la formulazione delle previsioni di bilancio della Presidenza del
Consiglio dei ministri per l'anno 2020 e per il triennio 2020-2022; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23
dicembre 2019, concernente l'approvazione del bilancio di  previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri  per  l'anno  finanziario
2020 e per il triennio 2020-2022; 
  Vista la legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  30
dicembre 2019, recante «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto
parlamentare relative al  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  2
ottobre 2019, registrato dalla Corte dei  conti  in  data  8  ottobre
2019, al n. 1956, che conferisce l'incarico di Capo del  Dipartimento
per le pari opportunita' alla dott.ssa Paola  Paduano,  dirigente  di
prima fascia, consigliere del ruolo della  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri e la titolarita' del  centro  di  responsabilita'  n.  8
«pari opportunita'» del bilancio di previsione della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  4  settembre
2019 con il quale e' stato nominato  Ministro  senza  portafoglio  la
prof.ssa Elena Bonetti; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
settembre 2019, con il quale alla prof.ssa  Elena  Bonetti  e'  stato
conferito l'incarico di  Ministro  per  le  pari  opportunita'  e  la
famiglia; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  26
settembre 2019, con il quale al Ministro per le pari  opportunita'  e
la famiglia, prof.ssa Elena Bonetti, sono delegate  le  funzioni  del
Presidente  del  Consiglio  dei   ministri   in   materia   di   pari
opportunita', famiglia e adozioni, infanzia e adolescenza; 
  Visto l'art. 2, comma 463, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che
istituisce un Fondo da destinare al Piano  contro  la  violenza  alle
donne; 
  Visto l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  il
quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri  un
Fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti  e  alle
pari opportunita'» al fine di promuovere  le  politiche  relative  ai
diritti e alle pari opportunita'; 
  Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e  la
lotta  alla  violenza  contro  le  donne  e  la  violenza  domestica,
cosiddetta «Convenzione  di  Istanbul»,  ratificata  dall'Italia  con
legge 27 giugno 2013, n. 77; 
  Visto il decreto-legge 14 agosto  2013,  n.  93,  convertito  dalla
legge 15 ottobre 2013,  n.  119,  recante  «Disposizioni  urgenti  in
materia di sicurezza e per il  contrasto  della  violenza  di  genere
nonche' in tema di protezione  civile  e  di  commissariamento  delle
province»; 
  Visto l'art. 5-bis, comma 1, del citato  decreto-legge  n.  93  del
2013 il quale prevede che,  al  fine  di  dare  attuazione  a  quanto
previsto dall'art. 5, comma 2, lettera d), del medesimo  decreto,  il
Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari  opportunita',
di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  e'
incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7  milioni  di
euro per l'anno 2014 e di  10  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2015; 
  Visto il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile  contro
le donne, approvato dal Consiglio dei ministri il 23 novembre 2017; 
  Vista la legge 19 luglio 2019, n. 69 recante «Modifiche  al  codice
penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia
di tutela delle vittime di violenza domestica  e  di  genere»  e,  in
particolare, l'art.  18,  che  modificando  l'art.  5-bis,  comma  2,
lettera d) del citato decreto-legge n. 93, sopprime la riserva di  un
terzo dei fondi disponibili da  destinare  all'istituzione  di  nuovi
Centri antiviolenza e di nuove Case-rifugio; 
  Visto il comma 2 del medesimo art. 5-bis, cosi' come modificato dal
citato art. 18 dalla legge 19 luglio 2019, n. 69,  il  quale  prevede
che il Ministro delegato per le pari opportunita', previa  intesa  in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provveda annualmente a
ripartire tra le regioni le risorse di cui al comma  1  dello  stesso
art. 5-bis, tenendo conto  della  programmazione  regionale  e  degli
interventi gia' operativi per contrastare la violenza  nei  confronti
delle donne, del numero dei Centri antiviolenza pubblici e privati  e
del numero delle Case-rifugio pubbliche e private gia'  esistenti  in
ogni regione, nonche' della necessita' di riequilibrare  la  presenza
dei Centri antiviolenza e delle Case-rifugio in ogni regione; 
  Vista  la  nota  preliminare  al  bilancio  di   previsione   della
Presidenza del Consiglio dei ministri  per  l'anno  2019  di  cui  al
citato decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  19
dicembre 2018  che  destina  al  capitolo  di  spesa  496  «Somme  da
destinare al Piano contro la violenza alle donne»,  complessivi  euro
33.134.276,00; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  4
dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -
del 30 gennaio 2020, n. 24, con cui sono state ripartite  le  risorse
relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e  alle  pari
opportunita'» per l'annualita' 2019 di cui all'art. 5-bis,  comma  1,
del citato decreto-legge n. 93 del 2013; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Visto il decreto-legge 23  febbraio  2020,  n.  6  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23
febbraio 2020 recante «Disposizioni attuative  del  decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  25
febbraio  2020  recante   «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da
Covid-19»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  1°
marzo   2020   recante   «Ulteriori   disposizioni   attuative    del
decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da
Covid-19»; 
  Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 recante  «Misure  urgenti
di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da Covid-19»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  4
marzo   2020   recante   «Ulteriori   disposizioni   attuative    del
decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da
Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»; 
  Visto  il  decreto-legge  8  marzo  2020,  n.  11  recante  «Misure
straordinarie ed urgenti per contrastare  l'emergenza  epidemiologica
da Covid-19  e  contenere  gli  effetti  negativi  sullo  svolgimento
dell'attivita' giudiziaria»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  dell'8
marzo   2020   recante   «Ulteriori   disposizioni   attuative    del
decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante  misure  urgenti  in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da
Covid-19»; 
  Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n.  14  recante  «Disposizioni
urgenti per il potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  in
relazione all'emergenza Covid-19»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  9
marzo   2020   recante   «Ulteriori   disposizioni   attuative    del
decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da
Covid-19, applicabili all'intero territorio nazionale»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  dell'11
marzo   2020   recante   «Ulteriori   disposizioni   attuative    del
decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da
Covid-19, applicabili all'intero territorio nazionale»; 
  Visto il decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18  recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da Covid-19»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  22
marzo 2020, recante «Ulteriori misure in materia  di  contenimento  e
gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  Covid-19,   applicabili
sull'intero territorio nazionale»; 
  Vista la nota a firma del Coordinamento  tecnico  della  Conferenza
delle regioni del 13 marzo 2020,  con  la  quale,  in  considerazione
dell'emergenza da Covid-19 si chiede  al  Dipartimento  per  le  pari
opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri di concedere
una proroga di almeno un mese per l'invio delle schede programmatiche
previste dall'art. 4 del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 4 dicembre 2019 sopra richiamato; 
  Considerato che l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e le  misure
restrittive     conseguentemente     adottate     incidono      anche
sull'operativita'  dei  Centri  antiviolenza  e  delle  Case-rifugio,
nonche' delle altre strutture pubbliche e private  che  costituiscono
le reti territoriali a sostegno delle donne vittime di violenza; 
  Considerato che e' necessario assicurare il rispetto  di  tutte  le
prescrizioni  igienico-sanitarie   previste   per   il   contenimento
dell'epidemia, assicurando al contempo l'accoglienza per le donne che
necessitano di protezione immediata; 
  Ritenuto necessario, per le finalita'  sopra  indicate,  accelerare
l'iter di trasferimento delle risorse ripartite alle regioni mediante
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre  2019
sopra richiamato,  apportando  opportune  modifiche  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri medesimo; 
  Acquisita  in  data  31  marzo  2020  l'intesa   della   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, di cui  al  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  All'art. 3 del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri
del 4 dicembre 2019 e' aggiunto il seguente comma: 
    «3-bis. Le risorse  di  cui  al  comma  1  sono  utilizzate,  nel
rispetto   delle   scelte   programmatiche   di   ciascuna   regione,
prioritariamente per far fronte alle esigenze socio-sanitarie e  alle
difficolta' operative causate alle strutture deputate alla protezione
e al sostegno  delle  donne  vittime  di  violenza  dall'epidemia  da
Covid-19».